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CONSULENZA EDUCATIVA Codice di etica
e deontologia Segnalo il codice deontologico della SICo (Società
Italiana Counseling), visitabile in
www.psico.it “PREMESSA La
SICo adotta un codice di etica e deontologia professionale e non
soltanto un codice deontologico, perché ritiene che un counselor, per
definirsi tale, debba aver acquisito un comportamento etico che garantisca un
corretto rapporto con i clienti, con i colleghi e con ogni altro professionista. Il
presente codice pertanto deve essere un punto di riferimento per la propria
autoregolamentazione e non per esercitare un mero controllo o essere
censori o accusatori di colleghi o altri professionisti. Per
la tutela di ogni cittadino esistono delle leggi proprie del vivere civile e
specifiche di ogni cultura alle quali il Counselor dovrà fare riferimento a
seconda della nazione in cui opera. La
SICo intende tutelare ogni singolo Counselor, ogni possibile utente di
counselor e ogni Scuola nei propri diritti, relativi ai rapporti
professionali fra questi intercorsi. Per
tutto ciò che è violazione a leggi dei singoli stati la S.I.Co. rimanda alla
legislazione vigente, potendo esprimere pareri di merito se interpellata. Il Counselor è la persona
che, con le proprie competenze, è in grado di favorire la soluzione ad un
quesito che crea disagio esistenziale e/o relazionale ad un individuo o un
gruppo di individui. Il
Counselor afferma l’appartenenza alla propria categoria professionale in
qualunque ambito di competenza operi, e rispetta la competenza specifica di
tutte le altre categorie professionali. Art.1 Il
Counselor iscritto al Registro Italiano Counselor Professionisti depositato
presso la S.I.Co. Nazionale è Socio S.I.Co.; si impegna pertanto ad accettare
e rispettare lo Statuto e le norme riportate nel Codice di Etica e di
Deontologia Professionale di seguito riportate. Art. 2 L’inosservanza delle norme
contenute nel presente codice dà adito al possibile allontanamento del Socio
Counselor secondo quanto previsto dall’art. 8 dello Statuto dell’Associazione
e del Regolamento Interno. Art. 3 Il comportamento del
counselor deve essere consono al decoro ed alla dignità della professione che
rappresenta. Costituisce illecito
deontologico: - ogni violazione dolosa
al codice penale - ogni tipo di abuso della
propria posizione professionale - qualunque comportamento
che comprometta l’immagine della categoria professionale. Art. 4 Il counselor si impegna: - ad operare nel
proprio ambito di competenza per il quale ha ricevuto adeguata formazione
e certificazione - a mantenere un
aggiornamento permanente nella propria area di competenza - a far riferimento costante
a sistemi di supervisione a garanzia delle persone con le quali si
relazionerà. Art. 5 Il counselor rispetta
rigorosamente le opinioni ed i valori del cliente anche se personalmente
non li condivide. A sua volta è libero di non collaborare verso obiettivi
che contrastino con le proprie convinzioni etiche, pur impegnandosi, ove
possibile, ad informare ed indirizzare verso chi possa aiutarlo a perseguire
il suo obiettivo. In ogni caso il counselor
è tenuto alla salvaguardia del ben-essere della persona; eviterà dunque la
riduzione o la banalizzazione della difficoltà portata dal cliente. Art. 6 Il counselor clinico ha
il compito di sostenere un disagio della persona ed ha l’obbligo di
indirizzarla quando necessario, perché non di sua competenza, verso una
visita specialistica o una terapia più specifica. È eticamente scorretto per
un counselor Clinico rifiutare di prestare il proprio intervento in casi di
grave necessità, in ogni luogo ciò si possa verificare. Art. 7 Nella promozione della
propria professionalità il counselor userà sempre comportamenti eticamente
corretti. Costituisce illecito
deontologico: -
fare dichiarazioni mendaci relativamente alla propria formazione
professionale. -
millantare in relazione alle proprie capacità professionali. -
fare uso di titoli riservati ad altre categorie professionali. -
fare dichiarazioni mendaci nei confronti di ogni altro tipo di
professionista. -
ogni tipo di artificio riconducibile al concetto di “concorrenza sleale” o di
“pubblicità ingannevole”. Art. 8 Il rapporto professionale
ha carattere contrattuale; counselor e cliente hanno reciproci diritti
e doveri. Il counselor ha la discrezionalità di prendere in carico il
cliente. Il contratto economico
deve sempre essere pattuito in modo chiaro. Costituisce illecito
deontologico: -
il rifiuto o l’interruzione del rapporto che non siano accompagnati dalle
necessarie cautele per evitare disagi al cliente - ogni
tipo di illecito rilevabile legalmente relativo alla parcella. Art. 9 Riconoscendo
l’elevato ruolo sociale rappresentato dal Counselor Clinico gli è fatta
raccomandazione, qualora se ne presentasse la necessità, di prestare il
proprio intervento gratuito o con parcella simbolica, nei confronti di persone
in difficoltà finanziarie, nella misura minima di uno a dieci dei suoi
clienti. A propria discrezione il Counselor Clinico può aumentare la suddetta
proporzione secondo coscienza. Art. 10 A
seguito del proprio livello di competenza e di ambito di intervento, il
counselor è tenuto a non prolungare il proprio intervento clinico che si sia
dimostrato inefficace e suggerire, ove possibile, altro tipo di intervento
professionale. Art 11 E’
eticamente scorretto avere rapporti professionali di counseling clinico con
persone con le quali si abbia un rapporto di parentela, relazioni
affettive e/o sessuali. Art. 12 Il
counselor in ogni campo operante è tenuto al SEGRETO PROFESSIONALE. Art. 13 Il
Counselor Clinico, soprattutto, potendo ricevere confidenze particolarmente
intime da parte del cliente è tenuto a porre molta attenzione al segreto
professionale su tutto ciò che gli viene confidato o di cui viene a
conoscenza anche in forma indiretta. Deve
mantenere la riservatezza sulle prestazioni professionali, sia per quanto riguarda
i contenuti, sia relativamente all’esistenza della stessa prestazione
professionale, anche dopo la fine della stessa. La morte del cliente non
esime dal segreto professionale. Art. 14 Il
counselor deve garantire che il segreto professionale sia esteso a tutte
le persone che per loro condizione, stato o ufficio sono in contatto
con il counselor e possono in qualsiasi modo avere accesso al segreto
professionale. Il
Counselor deve predisporre in modo tale che in caso di impedimento o a
seguito della propria morte il materiale coperto da segreto professionale sia
affidato ad un collega, ovvero ad un congiunto. Art. 15 La
rivelazione del segreto professionale è consentita solo con il consenso
scritto o comunque reso ufficiale dal cliente, preventivamente informato
sulla opportunità o meno della rivelazione stessa, purchè non violi la
riservatezza di altre persone. Art. 16 La
dichiarazione è lecita solo se richiesta dall’utente o dall’autorità
costituita per legge. Nella
dichiarazione il counselor attesterà solo obiettivi di competenza tecnica che
abbia direttamente constatato e in totale aderenza con la realtà. Nel
caso di informazioni riferite sarà tenuto a citarne la fonte, separando la
propria responsabilità da quella della fonte. Art. 17 La
rivelazione del segreto professionale (in alcune nazioni tra le quali
l’Italia) è attualmente obbligatoria per il Counselor su richiesta del
giudice. A
tale riguardo il Counselor clinico in presenza di rivelazioni particolari o
compromettenti è tenuto a mettere al corrente il cliente del dovere di
testimonianza giudiziale. Art. 18 Il
counselor ed in particolare il counselor clinico ha cura di ogni eventuale
materiale relativo al cliente (cartelle cliniche, registrazioni dati, nastri
audio, video, ecc.) salvaguardandolo da ogni indiscrezione. Nel
caso di pubblicazioni scientifiche, didattica o ricerca, farà in modo che non
sia possibile l’identificazione dei soggetti, fatto salvo il consapevole
consenso documentabile degli stessi. Art. 19 Quando
al counselor clinico si rivolge una coppia o una famiglia, egli persegue il
loro benessere considerandoli nell’insieme quale unico cliente. Art. 20 Quando
il counselor clinico presta la sua opera professionale ad una coppia, il
segreto richiesto da uno dei due nei confronti dell’altro va accettato e
rispettato. Se tale segreto crea un rischio o danno grave e/o imminente per
l’integrità psicofisica del cliente ignaro, il segreto è violabile previa
informazione del confidente. Tale
eventualità deve essere resa nota in forma esplicita all’inizio del rapporto
di counseling. Art. 21 Il
minore ha diritto al mantenimento del segreto professionale nei confronti di
chi esercita la potestà genitoriale. Se
il segreto può esporre il minore ad un rischio grave che egli non sia
in grado di affrontare da solo, il counselor potrà segnalare la situazione
a chi esercita la potestà di genitore con il massimo di salvaguardia
possibile dei dati ricevuti in segreto ed avendone preventivamente
informato il minore. Art. 22 Il
counselor che nell’esercizio della sua professione viene a conoscenza di
qualsiasi forma di sfruttamento e/o violenza su un minore da parte di
terzi può decidere di intervenire per contrastarla anche quando il minore è
consenziente. In
tali casi, nell’interesse prevalente del minore, il Counselor assumendosene
la responsabilità di fronte alla legge, valuta la possibilità di violare
il segreto professionale, segnalando la situazione a chi esercita la
potestà di genitore ed in caso di latitanza o di complicità dello stesso,
all’autorità tutoria di competenza. Art. 23 I
counselor impegnati per loro competenza in attività di tipo educativo devono
presentarle come rivolte alla maturazione di valori esistenziali in un ambito
pluralistico e nelle regole del rispetto reciproco. Terranno inoltre presente
che l’ambito educativo e quello dell’informazione non sono reciprocamente
assimilabili ne si escludono a vicenda. Art. 24 Il
diritto dell’autodeterminazione del cliente, anche se minorenne, è attuabile
nell’educazione mediante l’opera di orientamento-promozione del counselor.
Pertanto i counselor coinvolti in attività educative tenderanno a promuovere
la responsabilità e le scelte personali degli utenti e non a determinarle
dall’esterno. In caso di conflitto tra esigenze oggettive della cultura e
diritti pedagogici propri dell’educando, il counselor educatore opera a
favore dell’educando. Art. 25 L’esercizio
della professione di counselor è fondato sulla libertà e sull’indipendenza
dei singoli quali loro diritti inalienabili. Di conseguenza, sia per i
counselor liberi professionisti che per i dipendenti e/o convenzionati, è
considerato diritto inalienabile astenersi da interventi che contrastino le
proprie convinzioni etiche, a meno che non vi sia immediato pericolo di vita
del cliente. L’obiezione di coscienza può esprimersi sia verso gli obiettivi richiesti
dal cliente, che verso i programmi dell’ente di riferimento, pubblico o
privato, che il counselor ritenga per sè inaccettabili. Art. 26 Il
counselor che instaura un rapporto di dipendenza, convenzione o
collaborazione a vario titolo con operatori ed istituzioni, enti,
associazioni e società di qualsiasi tipo, manterrà il rispetto del diritto di
libertà ed indipendenza professionale che gli competono secondo il proprio
ambito di competenza. Può chiedere l’intervento dell’Associazione qualora gli
vengano richiesti comportamenti in contrasto con le norme del presente
codice. Art 27 Il
counselor clinico che per motivi di competenza venga consultato da un cliente
già in carico ad altro professionista per lo stesso motivo, può svolgere
l’intervento di counseling ma è tenuto ad informare, previa autorizzazione
del cliente, l’altro professionista. Qualora il professionista primitivo
declini di continuare il suo intervento, il counselor potrà subentrare dopo
essersi accertato di tale rifiuto.” ___________________________________________ dr. Enrico
Vaglieri cell. 349
6936083 |
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